Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Manufacturers of VOCs must report to the Directorate General of Customs within three months of this Ordinance coming into force.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.