1 L’organo di notifica tiene un registro delle aziende i cui centri di saggio sono stati ispezionati e in cui sono state effettuate verifiche di studio.
2 L’organo di notifica procede all’iscrizione dei dati nel registro non appena è in possesso della decisione passata in giudicato che statuisce che il centro di saggio rispetta i principi di BPL.
3 L’organo di notifica rilascia all’azienda, in una lingua ufficiale o in inglese, un attestato a conferma dell’iscrizione dei suoi centri di saggio.
4 L’organo di notifica pubblica periodicamente e in modo appropriato l’elenco dei centri di saggio che rispettano i principi di BPL.
5 Se i principi di BPL non sono più rispettati, il centro di saggio è stralciato dall’elenco di cui al capoverso 4.
1 The notification authority shall maintain a register of all establishments with their inspected test facilities and their audited studies.
2 The notification authority shall enter the data in the register as soon as the formal decision has been made confirming conformity of the test facility with the principles of GLP.
3 The notification authority shall provide the establishment with a confirmation stating, in one of the official Swiss languages or in English, that its test facilities are listed in the register.
4 The notification authority shall regularly publish, in an appropriate way, a list of the test facilities that work according to the principles of GLP.
5 If the principles of GLP are no longer respected, the test facility shall be removed from the list mentioned in paragraph 4.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.