I Cantoni emanano le disposizioni organizzative necessarie per l’esecuzione della presente legge e le comunicano alla Confederazione.
The cantons shall issue the organisational regulations for enforcement and shall notify the federal government thereof.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.