1 Il registro dei prodotti contiene le indicazioni relative alle sostanze e ai preparati, segnatamente quelle:
2 Il Consiglio federale, tenendo conto degli interessi del fabbricante, disciplina il trattamento dei dati contenuti nel registro dei prodotti, in particolare il loro impiego e la loro trasmissione; stabilisce quali indicazioni possono essere trasmesse alle autorità d’esecuzione che eseguono prescrizioni concernenti sostanze o preparati in virtù di altri atti legislativi.
1 The product register shall contain the information on substances and preparations that:
2 The Federal Council shall regulate the processing of data contained in the product register, particularly its use and disclosure, giving due consideration to the interests of the manufacturer; it shall specify the type of information that may be disclosed to enforcement authorities implementing regulations on substances and preparations on the basis of other legal instruments.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.