1 La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4 dell’ODmed69 nella versione del 26 novembre 201770 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro non è più valida.
2 L’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato i certificati secondo il diritto anteriore continua a essere responsabile dell’appropriata sorveglianza dei dispositivi in questione. È soggetto alla sorveglianza di Swissmedic.
3 La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4a dell’ODmed nella versione del 26 novembre 201771 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro mantiene la propria validità.
4 Se la domanda di designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4a dell’ODmed nella versione del 26 novembre 201772 è stata presentata prima del 26 maggio 2022, la designazione è rilasciata secondo il nuovo diritto.
1 Subject to the exceptions in paragraph 2, this Ordinance enters into force on 26 May 2022.
2 Article 16 paragraph 5 and Article 90 paragraph 2 enters into force at a later date.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.