1 A condizione che a partire dal 26 maggio 2022 continuino a corrispondere al diritto anteriore e che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d’uso del dispositivo in questione, i seguenti dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio fino alle date di seguito menzionate:
2 Per la sorveglianza post-commercializzazione dei dispositivi di cui al capoverso 1, la sorveglianza del mercato che li concerne, la vigilanza, la registrazione di operatori economici e di questi dispositivi vigono le disposizioni della presente ordinanza.
3 I dispositivi legittimamente immessi in commercio prima del 26 maggio 2022 secondo il diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2025.
4 I dispositivi legittimamente immessi in commercio a partire dal 26 maggio 2022 secondo il capoverso 1 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio fino alle seguenti date:
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