Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

812.219 Ordinanza del 4 maggio 2022 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv)

812.219 Ordinance of 26 May 2022 on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDO)

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Art. 82 Immissione in commercio di dispositivi secondo il diritto anteriore

1 A condizione che a partire dal 26 maggio 2022 continuino a corrispondere al diritto anteriore e che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d’uso del dispositivo in questione, i seguenti dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio fino alle date di seguito menzionate:

a.
i dispositivi con un certificato valido secondo l’articolo 81: fino al 26 maggio 2025;
b.
i dispositivi per i quali nell’ambito della procedura di valutazione della conformità non era richiesto secondo il diritto anteriore il coinvolgimento di un organismo designato, ma per i quali tuttavia tale coinvolgimento è richiesto secondo la presente ordinanza e che sono provvisti di una dichiarazione di conformità rilasciata prima del 26 maggio 2022 secondo il diritto anteriore:
1.
i dispositivi della classe D: fino al 26 maggio 2025,
2.
i dispositivi della classe C: fino al 26 maggio 2026,
3.
i dispositivi della classe B: fino al 26 maggio 2027,
4.
i dispositivi della classe A immessi in commercio in imballaggio sterile: fino al 26 maggio 2027.

2 Per la sorveglianza post-commercializzazione dei dispositivi di cui al capoverso 1, la sorveglianza del mercato che li concerne, la vigilanza, la registrazione di operatori economici e di questi dispositivi vigono le disposizioni della presente ordinanza.

3 I dispositivi legittimamente immessi in commercio prima del 26 maggio 2022 secondo il diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2025.

4 I dispositivi legittimamente immessi in commercio a partire dal 26 maggio 2022 secondo il capoverso 1 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio fino alle seguenti date:

a.
i dispositivi di cui al capoverso 1 lettere a e b numero 1: fino al 26 maggio 2026;
b.
i dispositivi di cui al capoverso 1 lettera b numero 2: fino al 26 maggio 2027;
c.
i dispositivi di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 e 4: fino al 26 maggio 2028.

Art. 84 Exemptions for in vitro diagnostic medical devices

Exemptions issued by Swissmedic under Article 9 paragraph 4 and Article 17 paragraph 3 MedDO64 in the version dated 1 August 202065 shall retain their validity.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.