1 All’atto dell’immissione in commercio o della messa in servizio dei suoi dispositivi, il fabbricante garantisce che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti della presente ordinanza.
2 Il fabbricante appone sui suoi dispositivi il marchio di conformità.
3 Il fabbricante effettua una valutazione delle prestazioni
39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.
1 Manufacturers guarantee that their devices have been designed and manufactured in accordance with the requirements of this Ordinance when placing them on the market or putting them into service.
2 They must affix the conformity marking to their devices.
3 They must conduct a performance evaluation in accordance with Article 56
39 See the footnote to Art. 4 para. 1 let. e.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.