1 L’Istituto tratta in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione i dati dei suoi impiegati necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:
2 Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del proprio personale, inclusi i dati particolarmente degni di protezione:
3 È responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.
4 Può comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.
5 Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
6 Può prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo. Emana le disposizioni di esecuzione.
209 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1).
1 The Agency shall process, on paper and in one or more information systems, employee data for the fulfilment of its tasks in accordance with this Act, in particular for:
2 It may process the following personnel data necessary for the fulfilment of its tasks as specified in paragraph 1, including sensitive personal data:
3 It shall be responsible for data protection and security.
4 It may pass on data to third parties if a legal basis for this exists, or if written consent has been given by the data subject.
5 It shall issue implementing provisions on:
6 It may provide for the disclosure of non-sensitive data through retrieval procedures. It shall issue implementing provisions for this purpose.
206 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 26 May 2021 (AS 2020 2961; BBl 2019 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.