1 Gli organi dell’Istituto sono:
2 Una persona non può far parte di più di uno degli organi di cui al capoverso 1.
3 Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del Consiglio dell’Istituto per motivi importanti.
193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
1 The governing bodies of the Agency are:
2 No person may belong to more than one of these bodies.
3 The Federal Council may remove one or more members of the Agency Council for good cause.
190 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
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