1 Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l’animale o l’effettivo.
2 Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.
3 Il Consiglio federale può vietare che i medicamenti che in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 non sono soggetti a omologazione siano prescritti, dispensati o usati ai fini della cura di animali da reddito. Può anche imporre restrizioni alla prescrizione, alla dispensazione o all’uso di siffatti medicamenti.102
102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
1 A medicinal product may only be prescribed or supplied for an animal if the prescriber knows the animal or livestock.
2 If the medicinal product is intended for production animals, the prescriber must also know the state of health of the animal.
3 The Federal Council may prohibit the prescription and dispensing of medicinal products or the application of medicinal products that need no authorisation in accordance with Article 9 paragraph 2 for production animals. It may also restrict the prescription, dispensing or application of these products.100
100 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
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