1 Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.
2 Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.
3 Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un’autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:
22 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2623).
1 A licence is required for prescribing, dispensing and administering narcotics in order to treat persons dependent on narcotics. The licence is issued by the cantons.
2 The Federal Council may lay down general conditions.
3 Heroin-based treatment requires a federal licence. The Federal Council shall issue special provisions. It shall in particular ensure that:
22 In force since 1 Jan. 2010 (AS 2009 2623).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.