1 Sono autorizzati allo scambio di dati confidenziali con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali:
2 Se contengono dati personali, i dati confidenziali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se ciò non pregiudica gravemente la personalità della persona interessata, segnatamente a causa dell’assenza di una legislazione che garantisca una protezione adeguata.
3 In assenza di una legislazione che garantisca una protezione adeguata, i dati personali possono essere trasmessi all’estero soltanto se:
1 The following are empowered to exchange confidential data with foreign authorities and institutions or international organisations:
2 If the confidential data includes personal data, this may only be transmitted to foreign authorities and institutions or to international organisations if the privacy of the data subject is not seriously endangered thereby, in particular due to the absence of legislation that guarantees adequate protection.
3 In the absence of legislation that guarantees adequate protection, personal data may only be transmitted abroad if:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.