1 A titolo eccezionale, la persona interessata può essere informata in modo parziale su singoli aspetti di un progetto di ricerca prima del suo avvio:
2 Conclusa la partecipazione al progetto, la persona interessata deve essere informata in modo sufficiente non appena possibile.
3 Se è stato informato conformemente al capoverso 2, il partecipante al progetto può acconsentire all’utilizzazione del suo materiale biologico o dei suoi dati oppure negare il consenso. Il materiale biologico e i dati possono essere utilizzati ai fini del progetto di ricerca soltanto dopo che la persona interessata ha dato il suo consenso.
1 In exceptional cases, the persons concerned may be given incomplete information regarding individual aspects of a research project before it begins:
2 The participants must subsequently be duly informed as soon as possible.
3 Once they have been informed in accordance with paragraph 2, they may give or withhold their consent to the use of their biological material or their data. Only when such consent has been given is the biological material or data to be used for the research project.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.