1 Una persona può essere coinvolta in un progetto di ricerca soltanto se vi ha acconsentito dopo essere stata sufficientemente informata. Il consenso deve essere rilasciato per scritto; il Consiglio federale può prevedere deroghe.
2 La persona interessata deve essere informata in una forma comprensibile, oralmente e per scritto, circa:
3 Alla persona interessata deve essere accordato un congruo termine di riflessione entro il quale decidere se dare il proprio consenso.
4 Il Consiglio federale può stabilire che l’informazione comprenda ulteriori elementi.
1 Persons may only be involved in a research project if they have given their informed consent. Consent must be given in writing; the Federal Council may specify exemptions.
2 The persons concerned must receive comprehensible oral and written information on:
3 Before a decision on consent is made by the persons concerned, they must be allowed an appropriate period for reflection.
4 The Federal Council may specify further elements of the information to be provided.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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