La Confederazione prende provvedimenti per facilitare lo scambio di informazioni e lo scambio rapido e sicuro di organi, tessuti o cellule e per lottare efficacemente contro il commercio di organi.
The Confederation shall employ measures to facilitate the exchange of information and the rapid and safe exchange of organs, tissues or cells and to fight illegal trade in organs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.