Gli organi, i tessuti e le cellule come pure i relativi campioni sono caratterizzati in modo da poter essere identificati inequivocabilmente.
Organs, tissues and cells and associated samples must be labelled in such a way that they can be identified unequivocally.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.