1 La Confederazione istituisce un servizio nazionale di attribuzione.
2 Il servizio nazionale di attribuzione:
3 Il servizio nazionale di attribuzione tiene per ogni decisione una documentazione, che conserva per dieci anni.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di attribuzione.
1 The Confederation shall create a national organ allocation office.
2 The national organ allocation office:
3 The national organ allocation office shall document each decision and retain this documentation for ten years.
4 The Federal Council shall regulate the allocation procedure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.