1 Ai medici che accertano la morte di una persona non è consentito:
2 Ai medici che effettuano prelievi o trapianti di organi, tessuti o cellule, nonché al personale medico impegnato in queste attività non è consentito esercitare pressioni o tentare di influire in qualsiasi altra maniera sulle persone che curano il moribondo o ne accertano la morte.
1 Doctors who determine the death of a person may not:
2 Doctors who remove or transplant organs, tissues or cells and associated medical personnel must not pressurise individuals who are caring for the dying person or who determine death or attempt to influence them in any other way.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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