Il rapporto di valutazione e le proposte di cui all’articolo 14a capoverso 4 sono sottoposti al Consiglio federale per la prima volta al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.
65 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
The submission of reports and proposals in accordance with Article 14a paragraph 4 shall take place for the first time five years after the Amendment of 12 December 2014 comes into force.
62 Inserted by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
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