1 Su richiesta di un’emittente, l’UFCOM impone per una durata determinata a un fornitore di servizi di telecomunicazione di diffondere un programma su linea in una determinata zona, se:
2 Il Consiglio federale determina il numero massimo di programmi.
3 L’UFCOM può ritirare il diritto alla diffusione gratuita dei programmi prima della scadenza prevista se l’emittente non fornisce più le prestazioni fissate nella decisione.
4 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritti d’accesso.
1 On application by a broadcaster, OFCOM shall require a telecommunications service provider for a specific period to provide broadcasting by wire of a programme service within a specific area, if:
2 The Federal Council determines the maximum number of programme services.
3 OFCOM may withdraw the right prior to expiry of the decreed term if the broadcaster no longer provides the services stated in the decision.
4 The Federal Council may extend the transmission obligation to services which are coupled with access-entitled programme services.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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