1 Le emittenti possono diffondere direttamente i loro programmi fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione.
2 I servizi per la diffusione dei programmi sono offerti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie.
3 L’articolo 47 LTC46 sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile alle emittenti che diffondono direttamente i loro programmi.
1 Broadcasters may broadcast their programme services themselves on the basis of the provisions of telecommunications law or commission a telecommunications service provider to broadcast the programme services.
2 The broadcasting services are provided on fair, reasonable and non-discriminatory terms.
3 Article 47 TCA49 concerning communication in extraordinary situations is applicable to broadcasters which transmit their programme services themselves.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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