Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti secondo l’articolo 8 capoverso 1 LRTV 1991116 per al massimo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge o dopo aver sentito la Commissione delle comunicazioni.
The Federal Council may extend the directives for transmitter network planning in terms of Article 8 paragraph 1 RTVA 1991118 by a maximum of five years from the commencement of this Act or amend them after consultation with the Communications Commission.
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