I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera devono:
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
Telecommunications service providers with a registered office or permanent settlement in Switzerland must:
21 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
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