Il Consiglio federale disciplina in particolare l’identificazione del collegamento che ha stabilito la chiamata, la deviazione della stessa, l’impiego di dati relativi al traffico delle telecomunicazioni nonché la sicurezza dei servizi di telecomunicazione contro le intercettazioni e le ingerenze non autorizzate. In tale contesto, tiene conto della protezione della personalità degli utenti e degli interessi pubblici preponderanti.
The Federal Council shall regulate, in particular, the identification of the caller’s line, call forwarding, the use of data relating to telecommunications traffic and the security of telecommunications services with regard to interception and interference by unauthorised persons. In so doing, it shall take account of the need to protect the privacy of telecommunications users and of overriding public interests.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.