1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi.
2 Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave.
138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
1 Lines for the transmission of information by means of telecommunications techniques and cable ducts shall be the property of the providers of telecommunications services who have installed them or acquired them from third parties.
2 Any owner of land who wilfully or through gross negligence damages a telecommunications service provider’s line or cable duct on his property shall be liable for the damage.
133 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
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