1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’UFCOM fornisce su richiesta informazioni sul nome e sull’indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, sui servizi da esso forniti e sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto.
2 L’UFCOM può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.
3 Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l’UFCOM può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.
43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
1 Unless there is an overriding public or private interest in not doing so, OFCOM shall on request provide the name and address of the provider of telecommunications services or value-added services, and information on the services provided by it and any administrative or criminal prosecutions and penalties.
2 It may publish this information and make it accessible online if there is a public interest.
3 Only in the case of overriding public or private interest may it provide information on ongoing administrative or criminal prosecutions, publish that information or make it accessible online.
42 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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