1 Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un’intesa entro tre mesi, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni d’accesso su proposta dell’UFCOM.32 A tale scopo considera segnatamente le condizioni che promuovono una concorrenza efficace, nonché le conseguenze della sua decisione su enti concorrenti. Essa può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio.
2 Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l’Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza. Quest’ultima può pubblicare il proprio parere.
3 La ComCom33 decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta.
4 La ComCom disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell’ambito della procedura di cui al capoverso 1.
31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
33 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 If providers of telecommunications services do not agree within three months on the access conditions, the Federal Communications Commission (ComCom) shall decide at the request of one party and based on the proposal made by OFCOM.31 It shall take particular account of the conditions which promote effective competition, as well as the effects of its decision on competing companies. It may accord interim legal protection.
2 If the question of dominance in the market must be assessed, OFCOM shall consult the Competition Commission. The latter may publish its position.
3 ComCom32 shall decide within seven months of receipt of the request.
4 It shall regulate the type and form of accounting and financial information which dominant providers of telecommunications services must submit in the procedure in accordance with para. 1.
30 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
31 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
32 Term in accordance with No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559). This change has been made throughout the text.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.