Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200449 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
48 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36b della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
Any confiscated assets or substitute claims shall become the property of the Confederation subject to the Federal Act of 19 March 200452 on the Division of Confiscated Assets.
51 Amended by Annex No 4 of the FA of 19 March 2004 on the Division of Confiscated Assets, in force since 1 Aug. 2004 as Art. 36b of the Atomic Energy Act of 23 Dec. 1959 (AS 2004 3503; BBl 2002 441).
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