1 Le autorità concedenti e di vigilanza possono elaborare dati personali nell’ambito dello scopo della presente legge.
2 Fra i dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se indispensabile per il trattamento del caso singolo.
3 I dati possono essere conservati elettronicamente.
42 Repealed by Annex No 70 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005, with effect from 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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