1 L’autorità concedente può trasferire un’autorizzazione, purché il nuovo titolare ne adempia le condizioni.
2 L’autorizzazione di massima per una centrale nucleare può essere trasferita se inoltre il titolare attuale ha garantito la copertura dei costi di disattivazione e di smaltimento conformemente alla durata dell’esercizio.
3 Per il trasferimento dell’autorizzazione di massima è competente il Consiglio federale. Esso chiede previamente il parere del Cantone di sito.
4 Con l’autorizzazione di massima sono trasferite anche la licenza di costruzione e la licenza d’esercizio. La licenza di costruzione e la licenza d’esercizio non possono essere trasferite da sole.
5 Nella procedura per il trasferimento dell’autorizzazione di massima soltanto il richiedente e il titolare attuale hanno qualità di parte. Si applicano le disposizioni della PA33.
6 Le licenze per la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive non sono trasferibili.
1 The licensing authority may transfer a licence to a new holder if the latter meets the specified requirements.
2 A general licence for a nuclear power plant may be transferred if the previous holder has also secured the financing of decommissioning and disposal in accordance with the duration of operation.
3 The Federal Council is responsible for the transfer of a general licence. Before doing so, it shall first request the authorities of the canton in which the installation is located to submit an advisory opinion.
4 When a general licence is thus transferred, the construction licence and operating licence shall be transferred with it. Construction licences and operating licences may not be transferred separately.
5 In the procedure governing the transfer of a general licence, only the applicant and the previous licence holder shall have the status of party. The provisions of the APA33 apply.
6 Licences for handling nuclear goods and radioactive waste are non-transferable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.