1 Entro tre mesi dalla pubblicazione, ognuno può sollevare per scritto presso l’Ufficio federale obiezioni motivate al rilascio dell’autorizzazione di massima. L’Ufficio federale può prorogare di tre mesi al massimo questo termine su domanda motivata. Le obiezioni sono esenti da spese; non vi è alcun diritto a ripetibili.
2 Chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA) può fare opposizione presso l’Ufficio federale entro tre mesi dalla pubblicazione. I Comuni tutelano i loro interessi con l’opposizione. Per il resto, si applicano le disposizioni della PA.
3 Le parti che abitano all’estero designano un domicilio di notifica in Svizzera. Se una parte omette di farlo, gli invii possono non essere recapitati o essere pubblicati nel Foglio federale.
1 Well-founded objections to the granting of a general licence must be submitted in writing to the Federal Office within three months of publication. The Federal Council may extend the deadline by a maximum of three months upon receipt of a justified application. There are no costs associated with objections, nor is there any entitlement to compensation of parties.
2 Anyone classified as party in accordance with the provisions of the Federal Administrative Procedure Act of 20 December 196812 (APA) may file an appeal with the Federal Office within three months of publication. Communes may seek to safeguard their interests by lodging an appeal. Otherwise the provisions of the APA apply.
3 Parties resident abroad must provide an address in Switzerland for notification purposes. Failure to do so may result in non-notification or non-publication in the Swiss Federal Gazette.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.