1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l’estrazione e l’importazione di combustibili.
2 L’aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all’articolo 3 non sono raggiunti.
1 The Confederation shall impose a CO2 levy on the production, extraction and import of thermal fuels.
2 The rate of the levy amounts to 36 francs per tonne of CO2. The Federal Council may increase the rate to a maximum of 120 francs if the interim targets set for the thermal fuels in accordance with Article 3 are not met.
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