1 In aggiunta agli obiettivi di cui all’articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi vincolanti.
2 Con il passaggio a nuovi obiettivi, il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante un periodo limitato.
3 Può escludere determinati veicoli dal campo d’applicazione delle prescrizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2.
4 Al riguardo, il Consiglio federale tiene conto delle norme dell’Unione europea.
1 The Federal Council may specify binding interim targets in addition to the target values under Article 10.
2 It may issue special provisions on the transition to new targets that facilitate the meeting of targets for a limited period.
3 It may exclude certain vehicles from the scope of the regulations on reducing CO2 emissions.
4 In doing so, it shall take account of the regulations of the European Union.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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