(art. 12 cpv. 1 LIVA)
1 La suddivisione di una collettività pubblica in servizi è determinata in base all’articolazione della contabilità finanziaria, sempre che corrisponda alla struttura organizzativa e funzionale della collettività pubblica in questione.
2 Gli altri enti di diritto pubblico di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA sono:
3 Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche estere possono entrare a far parte di consorzi e società semplici.
4 Un ente ai sensi del capoverso 2 è un soggetto fiscale nella sua integralità.
(Art. 12 para. 1 VAT Act)
1 The sub-division of a public authority into agencies follows the classification in the financial accounts, provided this corresponds with the organisational and functional structure.
2 Other public law institutions covered by Article 12 paragraph 1 VAT Act are:
3 For purposes of cross-border collaboration, foreign public authorities may also be included in special-purpose associations and simple partnerships.
4 An institution within the meaning of paragraph 2 is a taxable person as a whole.
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