1 È vietato:
2 Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.
3 È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
14 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).
1 It is prohibited:
2 Paragraph 1 also applies to explosive bomblets that are specifically intended to be dispersed or released by dispensers affixed to an aircraft.
3 For the development of procedures for detecting, clearing, or destroying cluster munition and for training in such procedures, the retention or transfer of a quantity of cluster munition is permitted. The quantity of cluster munition retained shall not exceed the minimum quantity absolutely necessary for the above-mentioned purposes.
15 Inserted by No I of the FA of 16 March 2012, in force since 1 Feb. 2013 (AS 2013 295; BBl 2011 5905).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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