L’importazione di materiale bellico è permessa se non viola il diritto internazionale pubblico e non lede gli interessi del Paese.
The import of war materiel shall be authorised if it is not contrary to international law or national interests.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.