1 In collaborazione con altri Stati, la Confederazione promuove il coordinamento, l’armonizzazione e la standardizzazione nel settore della geoinformazione.
2 La Confederazione è competente per la collaborazione con altri Stati nel settore dei geodati di base di diritto federale.
3 Nell’ambito della loro sfera di competenza, i Cantoni possono collaborare direttamente con i servizi regionali e locali delle zone limitrofe estere, segnatamente scambiare geodati e coordinare il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione di geodati.
1 The Confederation shall in cooperation with other states promote the coordination, harmonisation and standardisation of work related to geoinformation.
2 It is responsible for the cooperation with other states in the field of official geodata under federal legislation.
3 The cantons may, where this lies within their competence, cooperate directly with the regional and local authorities in areas outside Switzerland close to its borders; in particular they may exchange geodata and coordinate the collection, updating and management of geodata.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.