L’esercitazione pratica nell’ambito di una formazione si svolge sotto vigilanza e in funzione del lavoro effettuato giornalmente in un’azienda detentrice di animali. È vietato eseguire interventi su animali soltanto per scopi di esercitazione, a meno che un intervento di cui all’articolo 141 OPAn sia stato autorizzato quale esperimento sugli animali.
Practical exercises during training are performed under supervision by carrying out the day-to-day work in an animal housing facility. No procedures may be carried out on animals purely for training purposes unless that procedure has been approved as an animal experiment in accordance with Article 141 AniWO.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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