Chiunque organizza e svolge corsi di formazione deve consegnare ai partecipanti una documentazione scritta sul programma d’insegnamento.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627).
Any person who provides training must issue participants with written documents containing the material learned.
41 Amended by No I of the FDHA Ordinance of 10 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 627).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.