1 Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:
2 Non sottostanno all’obbligo di diligenza le risorse genetiche:
3 Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s’intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia.
4 L’accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici della Parte del Protocollo di Nagoya che mette a disposizione la risorsa.
5 Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l’utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può prevedere che in situazioni d’emergenza i requisiti relativi alle risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi possono essere adempiuti in un secondo tempo.
6 Il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi.
80 Vedi anche art. 25d.
1 Any person who in accordance with the Nagoya Protocol utilises genetic resources or benefits directly from their utilisation (users) must apply due diligence appropriate to the circumstances to ensure that:
2 Genetic resources are not subject to the due diligence requirement if they:
3 The utilisation of genetic resources in terms of paragraph 1 means to conduct research and development on the genetic or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology.
4 Access under paragraph 1 letter a is lawful, if, by virtue of the Nagoya Protocol, it is in accordance with the domestic access and benefit-sharing regulatory requirements of the Party to the Nagoya Protocol that provides the resource.
5 If the requirements of paragraph 1 letters a and b are not met, users must ensure that they are met subsequently, or must refrain from utilising the genetic resources concerned or from benefiting directly from their utilisation. In emergencies, the Federal Council may provide for a delay in meeting the requirements for genetic resources that are pathogenic or harmful organisms.
6 The Federal Council shall regulate what information on utilised genetic resources must be recorded and passed on to subsequent users.
79 See also: Art. 25d.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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