La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un’importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell’interesse pubblico.
43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
The Confederation may provide subsidies to national organisations involved in nature protection, cultural heritage protection and monument preservation towards the costs of their activities serving the public interest.
43 Amended by No I of the FA of 24 March 1995, in force since 1 Feb. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).
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