Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge competono ai Cantoni.
The cantons are responsible for the prosecution and judgment of offences under this Act.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.