1 Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica in una determinata regione.
2 In caso di inadempimento colpevole dell’obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta.
1 Distribution and projection companies may secure exemption from payment of the tax by making a formal undertaking to the Confederation to make a special contribution to the diversity and quality of the films on offer in a cinema region.
2 In the event of wilful non-compliance with the undertaking in terms of paragraph 1, the tax becomes due for payment without any further formalities.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.