1 Se necessario per determinare e aggiornare l’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA.
2 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione di una persona.
3 Per la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione i Cantoni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell’abitazione.
4 I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione.
1 In order to determine and update a person’s administrative dwelling identifier and household affiliation, the attributes in the RBD may be included in the registers of residents that are required for their maintenance.
2 The cantons issue the regulations required in order that commercial undertakings and other agencies maintaining registers provide the data free of charge that is required to determine and update the administrative dwelling identifier of a person to the public agencies that are responsible for maintaining the registers of residents.
3 They may introduce the physical numbering of dwellings for the purpose of determining and updating the administrative dwelling identifier. The physical dwelling numbers are listed as the dwelling number of the canton of or the commune in the RBD.
4 The cantons may issue further regulations in order to guarantee the determination and updating of the administrative dwelling identifier.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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