1 Il DEFR è autorizzato, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199738 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di diritto speciale.
2 Nell’ambito delle sue competenze di cui al capoverso 1, il DEFR è autorizzato a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.39
3 Può attribuire le competenze di cui ai capoversi 1 e 2 alla SEFRI.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).
1 In the context of international cooperation in the field of research and innovation, the EAER is authorised to conclude international treaties of limited scope under Article 7a paragraph 2 of the Government and Administration Organisation Act of 21 March 199739. Special legislative provisions are reserved.
2 In the context of its competencies under paragraph 1, the EAER may conclude declarations of intent on the promotion of international cooperation in the field of research and innovation.40
3 It may transfer its competencies under paragraphs 1 and 2 to SERI.
40 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).
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