1 La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l’articolo 14.
2 Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni.
3 L’Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l’assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
1 The Confederation shall pay the costs of managing the affairs of the Swiss Conference of Higher Education Institutions under Article 14.
2 Remaining costs of the Swiss Conference of Higher Education Institutions shall be equally shared by the Confederation and the Cantons.
3 The Plenary Assembly shall decide on the basis of the Cooperation Agreement who will pay the costs of the other joint bodies and the Swiss Accreditation Agency.
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