1 Nei primi anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, in media il 6 per cento dei fondi disponibili per i sussidi di base può essere impiegato per sostenere le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del 5 per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento.
2 L’erogazione di sussidi di coesione avviene in modo decrescente e deve cessare entro otto anni dall’entrata in vigore della presente legge.
1 In the first years following commencement of this Act, an average of six per cent of funding allocated for basic contributions may be used in support of higher education institutions whose basic contributions fall by more than five per cent as a result of the changes made to funding calculation methods.
2 The awarding of cohesion contributions shall be digressive and shall cease no later than eight years following commencement of this Act.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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