1 Il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento riscuotono emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi occasionati dalle loro decisioni e prestazioni.
2 Il Consiglio di accreditamento emana il regolamento in materia di emolumenti; quest’ultimo necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie.
1 The Swiss Accreditation Council and the Swiss Accreditation Agency shall charge general cost-covering fees for its decisions and services.
2 The Swiss Accreditation Council issues a regulation on fees; this document requires approval by the Higher Education Council.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.