Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l’articolo 29 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021
sulla formazione professionale (LFPr);
visto l’articolo 46 capoverso 2 LFPr in combinato disposto con l’articolo 41 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr),
ordina:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.