(art. 73 cpv. 2 LFPr)
1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, i titoli conseguiti in formazioni professionali di diritto cantonale sono considerati titoli federali se sino a tale data erano disciplinati da accordi intercantonali.
2 L’equipollenza di titoli ai sensi del capoverso 1 con i titoli secondo i nuovi disciplinamenti federali nonché le condizioni per eventuali conversioni di titoli sono stabilite nei rispettivi atti normativi in materia di formazione.
3 Per il riconoscimento dei cicli di formazione e per le conversioni di titoli nei settori finora disciplinati dal diritto intercantonale, fino all’entrata in vigore degli atti normativi in materia di formazione la SEFRI applica le disposizioni corrispondenti del diritto intercantonale anteriore.
4 Nel settore delle professioni sanitarie, la competenza per il riconoscimento dei cicli di formazione e per le conversioni di titoli nonché per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri è della Croce Rossa Svizzera fino all’entrata in vigore degli atti normativi federali determinanti in materia di formazione.
(Art. 73 para. 2 VPETA)
1 Qualifications awarded on completion of upper-secondary level VET programmes subject to cantonal legislation shall be considered federal if an intercantonal agreement has been reached regarding said qualifications.
2 The equivalency of the qualifications mentioned in paragraph 1 with qualifications subject to new federal rules as well as the conditions applying to the conversion of qualifications shall be established in corresponding VET ordinances.
3 Recognition of courses of study and conversion of qualifications in fields that were previously subject to intercantonal legislation shall be handled by SERI on the basis of previous intercantonal legislation until commencement of corresponding VET ordinances.
4 In the field of health care, recognition of courses of study, conversion of Swiss qualifications and recognition of foreign qualifications shall be handled by the Swiss Red Cross until commencement of corresponding federal VET ordinances.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.